Conferimento di onorificenze illegittime l’art. 8, comma primo, legge 178/1951 punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 645,57 a € 1.291,14 e con la sanzione accessoria prevista dal comma terzo della pubblicazione della sentenza di condanna, chiunque, come privato, ovvero nell’ambito di enti o associazioni, conferisca onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, sotto qualsiasi forma o denominazione.
Il conferimento deve avvenire da parte di soggetti che non possono essere definiti come Ordini di Stati esteri o come Ordini non nazionali e che quindi devono ritenersi a tutti gli effetti Ordini illegittimi ed è necessario che il conferimento sia avvenuto nel territorio dello Stato perchè deve applicarsi il principio della territorialità della legge penale (art. 3 c.p.).
La Corte di Cassazione nel 1999 ha precisato che lo Stato italiano ha inteso riservare a sé il potere di conferimento, vietandolo ad ogni altro soggetto che non siano gli ordini cavallereschi previsti dall’art. 7 e le onorificenze di Stati esteri e degli ordini non nazionali, subordinate queste ultime ad autorizzazione.
In pratica si tratta di un monopolio e il divieto di conferimento penalmente sanzionato è circoscritta al territorio italiano e comprende non solo l’atto unilaterale di conferimento, costituente l’inizio della condotta punibile e denominabile come assegnazione del titolo, ma anche tutte le manifestazioni collegate quali l’investitura, solenne o meno, la consegna di segni o medaglie o distinzioni o decorazioni, ed eventuali ulteriori modalità o cerimonie, costituenti un tutto unitario ed inscindibile per evitare sistemi di facile elusione della normativa e consentire un’uniforme repressione.
Conseguentemente il reato si configura anche nell’ipotesi in cui il conferimento cartaceo del titolo sia avvenuto all’estero, ma la cerimonia di investitura in Italia e prescinde dalla accettazione o non accettazione della onorificenza da parte dell’insignito.
L’uso di onorificenze illegittime è punito con la sanzione amministrativa da € 129,11 a € 903,80, chiunque faccia uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche conferite anche prima dell’entrata in vigore della legge del 1951 da enti, associazioni o privati.
L’uso non autorizzato di onorificenze legittime viene sanzionato con la sanzione amministrativa sino ad € 1.291,14, chi fa uso di onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite da Ordini di Stati esteri o da Ordini “non nazionali” senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Ministro degli Esteri per onorificenze legittime, ma non è punita la semplice accettazione di onorificenze legittime e il fatto è punibile solo se commesso da cittadini italiani nel territorio dello Stato.
Chi si arroghi di titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,94 a € 929,62 e con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione in uno o più giornali designati dal giudice. Questo illecito sussiste anche nel caso di sospensione o revoca dell’atto di conferimento del la benemerenza o come nel caso di condanna dell’insignito alla pena accessoria dell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. Il reato deve essere pubblico quindi non è punibile la vanteria che avvenga in privato.
Infine il reato previsto e punito dall’art. 275 c.p., di accettazione di onorificenza conferita da uno Stato nemico in guerra con lo Stato italiano, è stato abrogato dalla legge 25 giugno 1999, n. 205.