Gli ordini cavallereschi della Repubblica italiana

Quando la Repubblica viene istituita la sua costituzione elide ogni privilegio e benemerenza nobiliare e cavalleresca dell’abolito Regno d’Italia.

Tuttavia dopo qualche anno il Governo riconosce il valore degli Ordini nobiliari e negli anni successivi ne crea 5.

Nel 1951 la legge italiana n° 178 del 3 marzo 1951 fa chiarezza e stabilisce che il conferimento delle onorificenze nazionali degli Ordini della Repubblica è regolato dalle leggi istitutive dei vari Ordini cavallereschi della Repubblica e per il loro uso non è necessaria alcuna autorizzazione, bastando il semplice conferimento, mentre le onorificenze cavalleresche diverse da quelle nazionali viene regolato dalla legge citata che all’art. 7 vieta ai cittadini italiani di usare nel territorio nazionale onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite da Ordini di Stati esteri o da Ordini “non nazionali”, se non autorizzati con decreto del Ministro degli Esteri e all’art. 8 vieta il conferimento di onorificenze da parte di enti, associazioni o privati, nonchè l’uso, in qualsiasi forma e modalità, di tali onorificenze.

Per la legge 178/1951 gli Ordini appartenenti a Stati esteri sono quelli emanati direttamente dalla personalità di diritto pubblico degli Stati esteri mentre gli Ordini “non nazionali” appartengono al Capo di una famiglia regnante, indipendentemente dall’esercizio della sovranità.

In caso di perdita della sovranità senza debellatio, cioè senza la totale o spontanea rinuncia al trono, al Sovrano spodestato è riconosciuta la potestà di poter continuare a conferire le onorificenze degli Ordini dinastico-familiari.

Il Sovrano detronizzato, diviene privo dello ius imperii e dello ius gladii, ma se non ha spontaneamente abdicato, cioè spodestato senza debellatio, conserva lo ius honorum e lo ius maiestatis, che comportano il diritto a conferire onorificenze appartenenti al patrimonio araldico familiare del proprio Casato.

Oltre a quelli delle famiglie non regnanti vi sono gli Ordini indipendenti, che non provengono da un’autorità statale o dal Capo di una Casa regnante o ex regnante.

Per gli Ordini cavallereschi indipendenti è decisivo che sia riconosciuto come Ordine Cavalleresco da un ordinamento giuridico diverso da quello dello Stato italiano, e cioè o dall’ordinamento di uno Stato estero o da quello di una Chiesa o dal diritto internazionale: sono da ritenersi legittimi solo quando siano Sovrani (l’unico Ordine Sovrano è quello di Malta) o si trovino sotto la protezione della Chiesa (come il Teutonico ed il S. Sepolcro) o di una Casa reale o di uno Stato repubblicano.

Qualora tale protezione si concretizzi in un vero e proprio riconoscimento al massimo livello, saranno da ritenersi legittimi anche gli Ordini a carattere associativo che debbono considerarsi non nazionali solo quelli che abbiano ottenuto da uno Stato straniero un non equivoco riconoscimento giuridico e non semplicemente come associazioni ma come enti con facoltà di concedere onorificenze dal Capo di Stato locale.

Se un Ordine è legittimamente non nazionale è un istituzione legittima che può liberamente conferire onorificenze cavalleresche all’estero ma che comunque sul territorio italiano dipende dal rilascio dell’autorizzazione all’uso da parte dello Stato italiano ai rispettivi insigniti compresa una serie di valutazioni di natura discrezionale del Ministero degli Esteri.

Ogni altro tipo viene considerato un ordine illegittimo per l’ordinamento italiano e questi enti, associazioni o soggetti privati, non sono definibili ordini cavallereschi e il conferimento di onorificenze da parte di tali soggetti è vietato dalla legge (art. 8 legge 178/1951) e nessuna autorizzazione potrà mai essere concessa per l’uso di onorificenze eventualmente da essi conferite.

I cittadini italiani possono liberamente accettare onorificenze cavalleresche, ma se intendono farne uso devono chiedere l’autorizzazione all’uso con domanda rivolta al Ministero degli Esteri che agisce per il rilascio dell’autorizzazione in modo assolutamente discrezionale verficando l’esistenza di presupposti legati alla qualità dell’Ordine, sia legati alla qualità dell’insignito, ai motivi del conferimento, alla situazione patrimoniale, la moralità della persona, lo status del soggetto, eventuali altre onorificenze ricevute. ecc..

Il Ministro degli Esteri è libero di concedere o negare l’autorizzazione all’uso in Italia della benemerenza relativa alla domanda corredata dal diploma originale di concessione o copia autentica dello stesso, dalla copia autentica di iscrizione all’Ordine e dalla ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa prescritta per ciascun grado.

Disposizioni particolari sono dettate per quanto riguarda l’autorizzazione all’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Chiesa, dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro e del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Per il terzo comma dell’art. 7, legge 178 del 1951, l’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni

cavalleresche della Santa Sede e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti, cioè dall’art. 41 del Concordato e dall’art. 2 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974.

La prima norma prevede l’obbligo per lo stato italiano di autorizzarne l’uso mediante la semplice registrazione dell’atto di nomina, da farsi su presentazione dell’atto stesso e domanda dell’interessato; per la seconda, l’autorizzazione all’uso deve essere obbligatoriamente accordata, salvo il controllo, da parte delle autorità italiane, della mera regolarità formale dell’atto di concessione, con esclusione di qualsiasi indagine sulla persona dell’insignito e sui motivi del conferimento.

Per tali Ordini l’autorizzazione dovrà essere promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per l’uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta l’unico riconosciuto come soggetto di diritto internazionale, i Trattati di diritto internazionale non prevedono l’obbligo di alcuna autorizzazione all’uso.

Per quanto riguarda poi gli appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi Armati dello Stato e per gli assimilati al personale militare, è necessario fare riferimento al Regolamento per la Disciplina delle Uniformi, edito dallo Stato Maggiore della Difesa nel 2002. Tale Regolamento, dopo aver precisato all’art. 51 cosa siano le decorazioni e cosa i distintivi, all’art. 57 indica gli adempimenti che il militare, insignito di decorazioni cavalleresche non nazionali, deve compiere per ottenere l’autorizzazione all’uso: la richiesta di autorizzazione, ex art. 7, legge 178 del 1951, va inoltrata per via gerarchica al gabinetto del Ministro da cui il militare dipende che la trasmetterà al Ministero degli Affari Esteri. L’autorizzazione, se concessa, verrà registrata dallo stesso Ministero e, a richiesta dell’interessato, la decorazione potrà quindi essere trascritta a matricola. Una volta trascritta a matricola, l’uso della decorazione cavalleresca non nazionale e dei relativi nastrini, sarà obbligatorio in ogni circostanza.

In base all’art. 58, le decorazioni rilasciate dallo S.M.O.M. non necessitano di autorizzazione; per quelle della Chiesa e dell’Ordine del Santo Sepolcro, l’autorizzazione deve essere richiesta ai sensi del R.D. 974 del 1930.

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