Il termine governatore definisce chi esercita il potere in un’area in nome di un’autorità superiore: nel caso del Sacro Ordine delle tre Croci, gestisce e coordina il territorio che gli è stato affidato.
Funzioni principali
Il Governatore gestisce il suo territorio negli affari correnti per il Principe che gli ha conferito il prestigioso incarico come il magistrato romano imperiale amministrava la sua provincia, come proconsole.
Il Governatore possiede i poteri necessari ad organizzare e gestire il territorio che gli è stato affidato e fa parte, di diritto, del Consiglio dei Governatori che accoglie tutti i Governatori territoriali in un Concilio consultivo e di supporto particolarmente esclusivo e prestigioso.
Naturalmente insieme al grande prestigio la carica di Governatore implica anche la responsabilità di gestire nel migliore dei modi il proprio territorio ricercando e accogliendo nuovi monaci cavalieri e dame, seguire e soddisfare le richieste dei propri monaci, organizzare eventi, gestire le necessità locali dell’Ordine, ecc..
Per motivi pratici il Consiglio dei Governatori si mantiene frequentemente in contatto digitale e si riunisce durante gli eventi ai quali, normalmente, partecipano tutti i Governatori.
Il Governatore è un delegato del Principe Primate ma non può ordinare Monaci e Nobili.
Il concertto di sovranità
La Sovranità comprende quattro diritti fondamentali:
- il diritto al comando o JUS IMPERII;
- il diritto d’imporre obbedienza o JUS GLADII;
- il diritto a ricevere onore e rispetto o JUS MAJESTATIS;
- il diritto di premiare il merito o JUS HONORUM.
Ogni Re o Imperatore possiede la facoltà di creare cavalieri e nobili degli Ordini Cavallereschi del proprio Casato, diritto trasmesso sine die ai discendenti che rimane anche se estromesso di autorità dal dominio del territorio purché avvenga senza abdicazione o atti similari.
Questa prerogativa detta Fons Honorum è specifica intrinseca e non dipende dai sudditi né dal territorio che possono anche non esistere in quanto dipende esclusivamente dalla discendenza del capostipite.
In Italia la Repubblica dal 1946 ha soppresso tutti gli Ordini Cavallereschi e Nobiliari eccetto i cinque creati dallo Stato che hanno sede al Quirinale e come Gran Maestro il Presidente protempore in carica, affidando alla sola Magistratura la tutela dei titoli nobiliari.
Gli Ordini nazionali italiani attuali sono:
Ordine al Merito della Repubblica Italiana: è il più alto ordine nazionale, istituito nel 1951 per premiare benemerenze verso la nazione articolato su cinque classi: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce.
Ordine Militare d’Italia: premia azioni di distinzione compiute in guerra da singole unità o militari.
Ordine della Stella d’Italia: di derivazione coloniale è ora una delle onorificenze della Repubblica.
Ordine Cavalleresco Al Merito del Lavoro: premia i meriti in agricoltura, industria e commercio.
Ordine di Vittorio Veneto: dal 1968 al 2010 veniva conferito per meriti della I° Gurerra Mondiale.
Ordini storici creati dalla monarchia ancora considerati sono: Ordine Supremo della Santissima Annunziata, Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Ordine Civile di Savoia, Ordine della Corona d’Italia.
Ordine internazionale riconosciuto è il Sovrano Militare Ordine di Malta.
Le leggi italiane considerano illegittimi tutti gli eventuali Ordini Cavallereschi e Nobiliari e quelli conferiti da Reali esteri possono essere utilizzati, in Italia, solo se specificatamente riconosciuti dal Ministero degli Esteri con una procedura lunghissima e, salvo qualche eccezione, infruttuosa.
Ordinazioni liturgiche
La Costituzione Italiana non si occupa di Ordini e benemerenze liturgiche che non devono essere riconosciute per la netta separazione dello Stato laico dal mondo religioso.
Il Primate della Chiesa ed esclusivamente lui, discende per successione apostolica da nostro Signore Re dei re e Signore dei signori, possiede quindi il Fons Honorum e può creare Cavalieri, Nobili e distribuire onorificenze che non dovendo essere riconosciute dallo Stato Italiano sono intrinsecamente legittime perché conferite con il Sacramento dell’Ordinazione liturgica.
Ogni titolo e benemerenza rilasciato da Ordini non ecclesiali è nullo, illegittimo e perseguibile dalla legge con sanzioni amministrative e detenzione.
I Governatori non hanno Fons Honorum e non possono creare Cavalieri, Dame e Nobili possibilità riservata unicamente al Principe Primate attraverso l’Ordinazione.