Giornali registrati e non registrati

Il nostro giornale non viene stampato ma esclusivamente diffuso online e senza alcun vincolo di periodicità.

Il giornale telematico esclusivamente digitale non è soggetto alla registrazione presso il Tribunale che di fatto è una ulteriore tassazione.

La Suprema Corte di Cassazione ha emesso una sentenza specifica il 10 maggio 2012 depositata il 13 giugno 2012: è la sentenza n. 23230 che chiarisce che l ‘obbligo di registrazione per il giornale online e’ previsto esclusivamente dalla Legge n. 62/2001 ai soli fini degli aiuti economici che l’editoria può ricevere dallo Stato Italiano. 

L’informazione online non è soggetta alla legge sulla stampa n° 47/48 e successive modifiche, in quanto il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 legge 47/48 cioè:

  • l’attività di riproduzione tipografica;
  • la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività tipografica.

La normativa legislativa del 7 marzo 2001 n. 62, che si riferisce alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, introduce modifiche alla Legge del 05 agosto 1981 n. 416 e ha ribadito che la registrazione dei giornali online deve essere eseguita soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire degli aiuti economici previsti per l’editoria.

I giornali online non hanno quindi alcun obbligo di registrare la propria testata in Tribunale in quanto non rispondono alle condizioni ritenute essenziali dalla Legge 47 del 1948 per definire un prodotto stampa.

Un’altra norma indicava come requisito essenziale per l’obbligo della registrazione presso il Tribunale anche la periodicità definita delle pubblicazioni ma anche questa condizione non viene mai rispettata dalle pubblicazioni digitali su internet che non hanno mai alcuna periodicità limitandosi a pubblicare gli articoli mano a mano che vengono prodotti.

Naturalmente non dover effettuare la registrazione presso il Tribunale competente per territorio non limita le possibilità del giornale telematico che possiede, ad eccezione della possibilità di accesso ai finanziamenti statali, tutte le prerogative dei giornali cartacei.

Per i giornali online la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che non esiste nessun obbligo di registrazione ponendo termine al caso Ruta annullando senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva confermato la condanna inflitta dal tribunale di Modica a Carlo Ruta, direttore del giornale telematico Accade in Sicilia che era stato condannato per stampa clandestina per omessa registrazione della pubblicazione in base agli articoli 5 e 16 della legge n. 47 del 1948.

La Cassazione ha anche chiarito in modo inappellabile, che le norme del 2001 introdotte dalla legge n. 62 richiedono la registrazione dei giornali online, ma esclusivamente per la possibilità di usufruire delle sovvenzioni economiche previste per l’editoria.

La Corte di Cassazione ha anche chiarito che l’estensione dell’obbligo di registrazione della testata telematica, con la conseguente applicabilità della sanzione penale, rappresenta un’interpretazione analogica in senso peggiorativo per l’imputato e che tale interpretazione non può essere e non è consentita dai principi generali dell’ordinamento penale italiano.


Di fatto la Cassazione ha rigettato completamente la sentenza del giudice di Modica che aveva ritenuto che l’evoluzione della normativa portasse all’estensione del concetto di prodotto editoriale sino a comprendere anche i prodotti realizzati su supporto informatico.

Anche la Corte di Appello di Catania aveva confermato la sentenza di Modica ma la Suprema Corte ha stabilito che le testate giornalistiche online anche se pubblicate con periodicità e definite giornali non sono soggette all’obbligo della registrazione a meno che non intendano chiedere finanziamenti statali.

Anche l’Ordine dei Giornalisti ha chiarito che le testate dei giornali stampati vanno registrate presso il Tribunale nel ROC o Registro degli Operatori della Comunicazione mentre quelle pubblicate online cioè telematiche non caratterizzate da regolare periodicità, che non prevedono di conseguire ricavi ingenti dalla loro attività (superiori a 100.000 €/anno e  che non intendono ottenere dallo Stato benefici, agevolazioni e provvidenze e che non utilizzano nelle redazioni giornalisti assunti a tempo pieno non sono soggetti a obbligo di registrazione.

In realtà la delibera n. 236 adottata il 30 maggio 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2001, supplemento ordinario n. 170 con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha reso applicabile e operativa la legge 62/2001(“Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali si spinge oltre quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione e queste aggiunte in particolare sulla periodicità e sull’assunzione di giornalisti sono in contrasto con quanto stabilito dalla Corte che non ammette repliche o aggiunte.

L’Agcom ha chiesto al Governo di emanare un decreto legislativo con questo principio e criterio direttivo: “Rendere esplicito che l’obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta”.

Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg) 2001-2005 dal primo marzo 2001 è stato esteso, con l’allegato N, anche al “lavoro nei giornali elettronici”, e la legge professionale dei giornalisti n. 69/1969 prevede il praticantato e l’apprendistato dei pubblicisti solo nelle testate regolarmente registrate, “pilotate” da un direttore responsabile autorizzato dalla legge a comunicare all’Ordine lo status dei suoi collaboratori ma anche questi orientamenti sono in contrasto con la sentenza della Corte Suprema.

Le testate giornalistiche online sono un prodotto editoriale ma devono essere registrate nei tribunali, avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore solo quando chiedono e ottengono il sostegno finanziario statale.

La legge professionale n. 69/1963 che regola la pratica giornalistica nelle testate regolarmente registrate e con l’articolo 35 della stessa legge fissa le modalità d’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti con il direttore responsabile come certificatore.

L’articolo 1 della delibera dell’Agcom spiega che sono obbligati all’iscrizione nel ROC:
i soggetti attivi nella radiodiffusione;
le concessionarie di pubblicità;
le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
le imprese che editano agenzie di stampa di carattere nazionale;
i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Anche per le testate telematiche non soggette a registrazione obbligatoria rimane il riferimento della legge 47/48 che punisce la diffamazione, cioè l’offesa alla dignità e all’onore delle persone; la diffusione di immagini raccapriccianti e impressionanti; le pubblicazioni, che corrompono gli adolescenti e i fanciulli.

Obbliga alla rettifica delle notizie inesatte e alla pubblicazione delle sentenze dei tribunali a tutela dei diritti dei cittadini.

La legge 47/1948 è stata elaborata dall’Assemblea subito dopo la Costituzione che all’articolo 21 stabilisce la libertà di manifestare il proprio pensiero con parole, scritti e con ogni altro mezzo di diffusione quindi oggi anche Internet.

L’abuso del diritto di cronaca può concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via Internet, poiché il mezzo di diffusione non modifica l’essenza del fatto, valutabile alla stregua dei normali criteri che governano il libero e lecito esercizio del diritto di cronaca (Trib. Teramo, 11 dicembre 1997; Riviste Dir. Informazione e Informatica, 1998, 370, n. Costanzo).

I periodici telematici, che abbiano contenuti esclusivamente professionali, tecnici o scientifici, possono essere diretti da un non-giornalista.

Le pubblicazioni del volontariato (legge n. 266/1991, articolo 8 punto 1) sono esenti dal bollo e dall’imposta di registro nonché dalla tassa di iscrizione e dai diritti di segreteria dell’Ordine.

Tutte le testate giornalistiche comprese quelle telematiche sono vincolate a rispettare le regole deontologiche fissate per legge, per contratto e nel Codice della privacy; può avviare al praticantato nuove leve, può essere palestra di futuri pubblicisti e può contrattualizzare i giornalisti professionisti.

Il direttore quando viene nominato attua la linea politica concordata con l’editore, garantisce l’autonomia della testata e la qualità dell’informazione e risponde penalmente di tutto quello che viene pubblicato sul giornale, quindi non solo gli articoli, ma anche la rubrica delle lettere, le inserzioni e i testi pubblicitari mentre per le testate telematiche prive di direttore la responsabilità di ogni articolo è dell’autore dello stesso.

Le normative europee che impongono agli Stati membri di eliminare gli Ordini professionali dovranno essere presto o tardi recepite anche in Italia e l’Ordine dei giornalisti sparirà insieme agli altri perdendo i suoi privilegi spesso discutibili.

Il giornale della Comunità Cristiana di San Paolo non ha obblighi di registrazione e non è registrato anche se potrebbe esserlo anche senza alcun costo per la sua natura basata sul volontariato.

Si tratta inoltre di un giornale liturgico quindi non soggetto all’Ordine dei giornalisti che ha solo gli obblighi deontologici previsti dalla legge rafforzati dal suo impegno teologico.

Per questi motivi possiamo emettere tessere da giornalista e pubblicista valide a tutti gli effetti quanto quelle emesse dall’Ordine e anzi con una valenza superiore per quanto riguarda l’etica e la morale.

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